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Contributo a fondo perduto per il settore matrimoni e detrazione spese per gli sposi.

In sede di conversione dl decreto Sostegni bis alcune proposte emendative presentate prevedono agevolazioni per il settore dei matrimoni, sia per quanto riguarda gli operatori del settore che li sposi.
Viene infatti previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario operanti:
1) nel settore della ristorazione collettiva, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro nell’anno 2021;
2) nel settore del wedding, per un importo non inferiore a 50 milioni di euro nell’anno 2021.
Nello specifico per il settore wedding viene previsto l’introduzione del comma 8bis che stabilisce che:
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza COVID-19 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli operatori del settore «Wedding». L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 30 per cento della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e quello del 2019. Nel caso di imprese costituite o avviate nel corso del 2019 o del 2020 l’importo del contributo è di 5.000 euro. Per poter accedere al contributo a fondo perduto l’impresa richiedente dovrà compilare una autocertificazione, che potrà essere sottoposta a verifica da parte dell’Agenzia delle entrate competente territorialmente, attestante il calo di fatturato subito rispetto al 2019 e l’appartenenza ad uno dei seguenti «codici Ateco» 10.71.2 / 14.13 / 14.14 / 14.19.1 / 74.10.1 / 15.2 / 18.12 / 18.14 / 32.12 / 32.99.90 / 46.19.01 / 46.16.01 / 47.59.2 / 47.71.1 / 47.71.3 / 47.71.5 / 47.72 / 47.76.10 / 47.77.00 / 47.78.35 (commercio) / 49.32.2 / 56 (56.1 – 56.2-56.3) / 74.20 (in dett. 74.20.19) / 74.20 / 74.90.99 / 79.1 / 90.01.09 / 90.02.01 / 96.02 / 96.09.03 / 96.09.05 / 97.00.00 / 56.21.00 / 82.30 / 77.39.94.
In caso di dichiarazione mendace il richiedente risponderà penalmente ai sensi degli articoli 483, 316-ter e 640-bis del codice penale. Per gli sposi viene prevista la seguente detrazione:
Art. 1-bis. – Detrazione delle spese connesse ai matrimoni

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad ammontare complessivo delle medesime non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni di cui all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all’affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico. Fonte: fiscoetasse.com