Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con:
un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro
senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti),
possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. Per avere l’agevolazione occorre presentare entro il 30 aprile 2021 una dichiarazione sostitutiva https://www.fiscoetasse.com/files/12008/domanda-esonero-canonerai.pdf. Si specifica che, l’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso, mentre se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, spetta per il secondo semestre.
La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento; coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.
Per gli anni successivi non c’è bisogno di ripresentare la domanda se permangono i requisiti di esenzione. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti reperibile sul sito della RAI al seguente indirizzo:
http://www.canone.rai.it/Ordinari/ilCanoneOrdinari.aspx#Apparec1. considerati i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito del canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta.
Per le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.
Attenzione va prestata al fatto che è sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva. I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione. https://www.fiscoetasse.com/files/12006/domanda-rimborso-canonerai.pdf. In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzandoapposito modello che può essere trasmesso anche on line con la causale 1 https://www.fiscoetasse.com/files/12007/domanda-rimborso-canoneraiconaddebitoinbolletta.pdf. Tanto la dichiarazione sostitutiva quanto la richiesta di rimborso possono essere spedite a mezzo:
servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
firmate digitalmente, e tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
N.B. si specifica che vi è una discordanza tra quanto riportato sul sito dell’agenzia delle entrate nella sezione dello scadenzario fiscale che mostra la data del 30 aprile come data. Fonte: fiscoetasse.com