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Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
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L’agenzia delle entrate con Risposta a interpello n. 263 del 19 aprile 2021 replica ad una società istante in merito alla possibilità di usufruire del bonus locazioni anche per i canoni pagati in ritardo.
In particolare, nel caso di specie le Entrate chiariscono che ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta, l’istante maturerà il diritto alla fruizione del credito d’imposta.
La società istante riferisce:
di essere stata costituita nel 2019,
di svolgere attività d’impresa
di essere titolare di un contratto d’affitto.
Inoltre, citando l’art. 28 del decreto legge 19 maggio, n. 34, che ha istituito un credito d’imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d’azienda con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, poi prorogato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 dall’articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 chiede se sarà possibile fruirne per i canoni pagati in ritardo.
L’istante, riferisce che a causa dei provvedimenti governativi necessari al contenimento della pademia da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo, l’attività per la quale è stata costituita.
Egli specifica che, considerato che il credito d’imposta è cedibile al locatore entro il 31 dicembre 2021, e vista la Risposta all’istanza di interpello n. 440 del 5 ottobre 2020 con la quale è stato chiarito che il bonus possa spettare per i canoni pagati anticipatamente (il canone di competenza del 2020 nell’anno 2019), ritiene possibile:
di procedere al pagamento nella misura del 40% dei canoni di locazione dei mesi di spettanza dell’agevolazione riferiti all’anno 2020, nel 2021
e quindi, di poter beneficiare del relativo credito d’imposta, con la cessione al locatore della quota non versata pari al 60% del canone. L’agenzia nel richiamare tutta la normativa in merito al bonus locazioni e i relativi provvedimenti attuativi, ha affermato che, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta, l’istante maturerà il diritto alla fruizione del credito d’imposta di cui si tratta ricordando che la cessione dovrà essere effettuata nel rispetto dei provvedimenti che la regolano ossia:
dal Provvedimento del 1 luglio 2020 con cui l’Agenzia delle entrate ha dettato le modalità di attuazione della disposizione (art. 122 del Dl n. 34/2020) in base alla quale, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la loro cessione ad altri soggetti, compresi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare
dal Provvedimento 14 dicembre 2020 con cui sono state disposte le modalità per segnalare la cessione dei crediti ed è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni.
Ricordiamo che il Decreto Rilancio, con l’art. 28, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro 2019:
un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo
un credito d’imposta pari al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili.
Successivamente in sede di conversione del decreto è stato inserito lo stesso credito di imposta ma per i soggetti aventi ricavi e compensi superiori a 5 milioni e nella misura del 20% e del 10% relativamente alle due fattispecie di cui sopra.
Il bonus locazioni “è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio”.
La norma subordinava espressamente la fruizione del credito d’imposta all’effettuazione del versamento dei canoni nell’annualità 2020 ma con la risposta a interpello in oggetto si applica una interpretazione estensiva della norma permettendo perciò l’agevolazione anche per i canoni pagati successivamente.
Infine si ricorda che il Decreto Ristori ha prorogato il credito d’imposta ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati all’Allegato 1 e nell’Allegato 2 del decreto legge. Fonte: fiscoetasse.com