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𝐄𝐬𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟕 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐨𝐥𝐥𝐨. (Leggi qui) 👇
Il D.L. 17.09.2026, n. 162 detta disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. L’art. 2 prevede l’esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori per l’anno 2027. Le persone fisiche sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato, il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1.01.2027 e il 31.12.2027, se in possesso dei seguenti requisiti.
Per le autovetture l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Sul libretto di circolazione la Potenza netta massima (in kW) è riportata nella sezione (P.2).
Qualora risultino più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica.
Per motocicli e ciclomotori l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.
Per quanto riguarda le accise, l'aliquota sugli oli da gas o gasolio usato come carburante è rideterminata:
- dal 18.09.2026 e fino al 25.09.2026, nella misura di 572,90 euro per 1.000 litri;
- dal 26.09.2026 e fino al 5.10.2026, nella misura di 622,90 euro per 1.000 litri.
Per il primo periodo indicato l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tali e quali per essere impiegati come carburanti, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per 1.000 litri.
Viene poi disposto il differimento al 1.12.2026 dell'applicazione del contributo di 2 euro per ciascuna spedizione, istituito (dall’art. 1, c. 126 L. 199/2025) nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi non appartenenti all’UE di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il precedente termine del 1.10.2026 era stato disposto dall’art. 5, c. 1 D.L. 27.03.2026, n. 38 convertito con modificazioni dalla L. 22.05.2026, n. 88.
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𝐅𝐨𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐏𝐁 𝐢𝐧 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢. (Leggi qui) 👇
Da lunedì 21.09.2026, circa 2,7 milioni di partite Iva soggette agli Isa troveranno nel proprio cassetto fiscale un foglio informativo sulla propria posizione e sulla possibilità di aderire al concordato preventivo biennale per il 2026-2027, in una versione aggiornata rispetto alle prime 2 edizioni dell'accordo con il Fisco. Il documento conterrà anche i calcoli del ravvedimento speciale per le circa 460.000 partite Iva che avevano aderito al concordato 2024-2025 e ora devono decidere se rinnovare l'adesione.
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𝐃𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞: 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐩𝐢ù 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐨. (Leggi qui) 👇
Il domicilio digitale (PEC) assume un ruolo sempre più importante nei rapporti tra contribuenti, professionisti e Amministrazione finanziaria.
Attraverso la PEC possono essere ricevute 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐬𝐢 𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢, con effetti rilevanti anche ai fini del calcolo dei termini per eventuali risposte o impugnazioni. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione continuano a potenziare i servizi digitali e la gestione telematica dei rapporti con i contribuenti.
⚠️ 𝐀𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: una PEC non controllata regolarmente può comportare il rischio di non accorgersi tempestivamente di comunicazioni importanti.
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𝐒𝐨𝐜𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐒𝐫𝐥: 𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐚𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐭𝐢. (Leggi qui) 👇
La base imponibile previdenziale del socio lavoratore di Srl non può comprendere automaticamente gli utili prodotti dalla società ma non distribuiti, quando tali somme restano accantonate a riserva e non sono imputate fiscalmente al socio. È il principio che emerge dalle ordinanze della sezione Lavoro della Cassazione depositate il 16.09.2026, nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383. Il passaggio assume rilievo perché interviene su un contenzioso seriale che da anni contrappone l’Inps ai soci lavoratori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti.
Il nodo è nella formulazione dell’art. 3-bis D.L. 384/1992, convertito dalla L. 438/1992, che rapporta la contribuzione alla “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef”. Nella Srl ordinaria il reddito prodotto dalla società è però assoggettato a Ires in capo alla stessa e non viene imputato, per il solo possesso della partecipazione, alla persona fisica. Se l’assemblea destina l’utile a riserva, la ricchezza rimane quindi nel patrimonio sociale e non entra nella disponibilità del socio come reddito d’impresa (dal 2018 non più tassato ai fini Irpef ma soggetto ad imposta sostitutiva del 26%). Proprio su questo punto la Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 27.02.2026, n. 4489, aveva rimesso la questione alla pubblica udienza, sottolineandone la particolare rilevanza e la natura seriale.
Le nuove decisioni si pongono in contrasto con l’impostazione amministrativa finora seguita dall’Istituto. L’Inps continua infatti a indicare, anche nelle proprie informazioni operative aggiornate al 2026, che per il socio lavoratore di Srl la base imponibile comprende la quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società corrispondente alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione deliberata dall’assemblea e dalla distribuzione. La circolare 10.06.2021, n. 84 aveva escluso i redditi di capitale dalla base contributiva per il socio che non svolge attività lavorativa nella società, senza però abbandonare l’impostazione riferita al socio lavoratore. Per il socio che presta attività abituale e prevalente nella Srl sussiste, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani o commercianti e di versamento della contribuzione minimale e proporzionale. L'esistenza dell'obbligo assicurativo, tuttavia, non consente di identificare indiscriminatamente il reddito d'impresa della società con la base imponibile previdenziale del socio. L'iscrizione alla gestione dipende dall'attività svolta personalmente, con carattere di abitualità e prevalenza; la misura della contribuzione eccedente il minimale va invece calcolata nel rispetto della nozione legislativa di reddito imponibile del soggetto iscritto. È proprio su questa distinzione, tra presupposto dell'iscrizione e determinazione dell'imponibile, che si concentra il valore delle nuove ordinanze.
La distinzione rispetto alle società di persone resta decisiva. In queste ultime l’art. 5 del Tuir prevede l’imputazione per trasparenza del reddito ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione. Nelle Srl, invece, un effetto analogo si produce soltanto quando ricorrono i presupposti e viene esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale prevista dagli artt. 115 e 116 del Tuir. In tale ipotesi il reddito è imputato direttamente ai soci e il quadro contributivo cambia, perché viene meno il presupposto sul quale si fonda l’esclusione degli utili semplicemente accantonati. In questa ipotesi il reddito della società viene dichiarato dai soci ai fini Irpef secondo il meccanismo della trasparenza alla pari di quanto avviene per le società di persone, e proprio per l'effettiva imputazione fiscale la base imponibile previdenziale del socio lavoratore può comprendere quel reddito, anche se l'utile non è stato erogato finanziariamente. Il discrimine operativo, quindi, non è soltanto la distribuzione del dividendo, ma la circostanza che il reddito sia stato o meno imputato al socio ai fini Irpef.
Sul piano pratico, le ordinanze possono incidere soprattutto sulle controversie ancora aperte e sugli avvisi fondati sull’inclusione degli utili accantonati a riserva. Più prudente è invece il tema dei versamenti già eseguiti o delle posizioni ormai definite, per i quali occorre verificare il titolo del pagamento, i termini di prescrizione e decadenza e l’eventuale definitività degli atti. Resta inoltre necessario attendere la piena disponibilità dei testi delle 7 ordinanze per delimitare con precisione motivazione e portata dei principi affermati, prima di tradurli in scelte dichiarative, rettifiche del quadro RR o richieste di rimborso.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐓𝐚𝐱 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭 𝐜𝐚𝐫𝐛𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨, 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝟐𝟎.𝟎𝟗. (Leggi qui) 👇
Si allunga fino alle ore 23:59 del 20.09.2026 il termine per presentare le domande di accesso al tax credit carburante riconosciuto alle imprese di autotrasporto per la maggiore spesa sostenuta nell’acquisto di gasolio. La scadenza, inizialmente fissata al 15.09.2026, è stata prorogata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo le difficoltà segnalate nella fase di accesso alla piattaforma e nella trasmissione delle istanze. La finestra attualmente aperta resta riferita agli acquisti effettuati dal 1.03 al 31.08.2026 e non comprende, quindi, il mese di settembre.
Il rinvio assume rilievo soprattutto per le imprese che non sono riuscite a completare la procedura a causa dei problemi di autorizzazione all’accesso o degli errori riscontrati nel file fatture. Il MIT ha infatti precisato che numerose richieste non sono state accettate dalla piattaforma proprio per anomalie nel file allegato. In questi casi non è sufficiente correggere la domanda già trasmessa: l’istanza deve essere annullata e presentata nuovamente in forma corretta. Il file deve essere predisposto in formato .XLSX e gli importi devono essere indicati al netto dell’Iva. Possono inoltre essere incluse le fatture emesse a settembre purché riferite a rifornimenti effettuati nel mese di agosto.
L’agevolazione, disciplinata dall’art. 3 D.L. 33/2026 e dalle disposizioni attuative adottate nel 2026, riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività di trasporto individuate dall’art. 24-ter, c. 2, lett. a), nn. 1 e 3, e lett. b) D.Lgs. 504/1995, nonché le imprese di noleggio di autobus con conducente di cui alla L. 218/2003. I mezzi utilizzati devono appartenere alle classi ambientali Euro V o Euro VI. Per il trasporto merci sono ammesse, in particolare, le imprese iscritte al Registro elettronico nazionale e le imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea che esercitano la professione di trasportatore su strada con stabile organizzazione in Italia; resta escluso il trasporto di merci in conto proprio.
Il tax credit carburante può coprire fino al 70% della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi agevolati, rispetto al prezzo medio del gasolio rilevato nel mese di febbraio 2026 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nei limiti delle risorse disponibili. Per la procedura relativa a marzo-agosto il plafond è pari a 386,2 milioni di euro: qualora il totale degli importi concedibili superi tale stanziamento, i crediti spettanti saranno riparametrati in modo proporzionale. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni aventi per oggetto gli stessi costi, purché il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto. Una volta concesso, il credito è utilizzabile in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2026, dal 10° giorno successivo alla trasmissione da parte del MIT all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese ammesse.
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𝐄𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚? (Leggi qui) 👇
Ecco le tempistiche per la presentazione del certificato di malattia da parte del dipendente :
Comunicazione dell'assenza: Il dipendente deve avvertire il datore di lavoro entro il primo giorno di assenza (fine turno), comunicando anche il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto all'azienda.
Invio del certificato medico: Il dipendente è tenuto a inviare il n. di protocollo del certificato medico entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza.
Trasmissione telematica: Normalmente, è il medico curante che si occupa di trasmettere telematicamente il certificato all'INPS. In questo caso, il dipendente deve solo fornire il numero di protocollo al datore di lavoro.
In mancanza delle comunicazioni citate, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Se non è possibile la trasmissione telematica, il lavoratore deve inviare entro due giorni dal rilascio:
Una copia cartacea del certificato di malattia all'INPS
L'attestato di malattia (cartaceo) al datore di lavoro, privo dei dati di diagnosi
Prosecuzione della malattia: L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda con le stesse modalità e tempistiche.
Si segnala che a decorrere dalla data della circolare INPS 92 2026 - 4 settembre 2026 - è stata introdotta una parziale retroattività del certificato di malattia : in sostanza, il lavoratore che si reca dal medico curante giorno successivo rispetto all'insorgenza del malessere e in quella data ottiene il certificato potrà vedersi riconosciuta la copertura previdenziale anche per la giornata precedente, purché il medico riporti correttamente l'indicazione della data di inizio della malattia nel campo dedicato.
Questo vale ora sia per le visite domiciliari sia, come novità, per quelle effettuate in ambulatorio. Il riconoscimento del giorno antecedente non è però automatico né incondizionato, viene cioè statuito dal Medico curante .
Fonte: fiscoetasse.com
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