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𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢: 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐞. (Leggi qui) 👇
La compensazione dei crediti tributari attraverso il modello 𝐅𝟐𝟒 richiede particolare attenzione, soprattutto quando si utilizzano crediti derivanti da 𝐚𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢.
Prima di procedere alla compensazione è opportuno verificare:
🔹 la 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨;
🔹 l'eventuale presenza di 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐢 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐨;
🔹 i termini entro i quali il credito può essere utilizzato;
🔹 gli eventuali obblighi di 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞;
🔹 la presenza della documentazione necessaria a dimostrare la spettanza del beneficio.
⚠️ L'utilizzo di un credito 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐨 𝐢𝐧𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 può comportare il recupero dell'importo compensato, oltre alle conseguenti sanzioni e interessi.
💡𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚:
prima di compensare un credito, non è sufficiente verificare quanto risulta disponibile nel cassetto fiscale: occorre verificarne anche la corretta formazione e la piena spettanza.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐂𝐞𝐝𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐠𝐚, 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐚𝐢 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢? (Leggi qui) 👇
I lavoratori dipendenti hanno diritto di essere informati dei dettagli della retribuzione lorda mensile e delle trattenute per contributi e imposte che portano poi al netto liquidato sul conto corrente o con altri strumenti di pagamento tracciabili. L’obbligo di informazione è assolto dal datore di lavoro a mezzo consegna del cedolino (o busta) paga. Se il libro unico del lavoro (LUL) ha la funzione di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e facilitare l’attività di controllo da parte degli enti competenti, il cedolino paga risponde esclusivamente alla necessità di permettere ai dipendenti di comprendere quali voci concorrono alla determinazione della retribuzione mensile e a quanto ammonta quest’ultima. Analizziamo la questione in dettaglio.
Cosa contiene il cedolino paga? A norma dell’art. 1 L. 4/1953 i datori di lavoro sono tenuti a consegnare un prospetto paga in cui devono essere indicati:
- cognome, nome e qualifica professionale del lavoratore;
- periodo cui la retribuzione si riferisce;
- ANF e altri elementi che compongono la retribuzione siano essi somme in denaro o beni e servizi (retribuzione in natura);
- trattenute a titolo di contributi, imposte o ad altro titolo;
- contratto collettivo nazionale del lavoro applicato al dipendente, indicato a mezzo del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL.
Il prospetto paga deve riportare la firma o il timbro del datore di lavoro. L’adempimento datoriale può essere assolto mediante consegna al dipendente di copia delle scritturazioni effettuate sul LUL.
Quale modello di cedolino paga utilizzare? Fatta salva l’indicazione delle informazioni imposte dalla L. 4/1953 i datori di lavoro possono ricorrere a un ventaglio eterogeneo di modelli di busta paga, a seconda della tipologia di software paghe utilizzato internamente o da parte del professionista delegato all’elaborazione dei cedolini.
Tempistiche di consegna del cedolino - Ai sensi del citato art. 1, c. 1 i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai dipendenti il cedolino paga “all’atto della corresponsione della retribuzione”. La contemporaneità tra consegna del cedolino e liquidazione della retribuzione risponde alla necessità di consentire al lavoratore la verifica immediata sulla corrispondenza tra le annotazioni riportate sul prospetto paga e la retribuzione percepita.
Modalità di consegna del cedolino - La normativa non prescrive determinate modalità di consegna del cedolino ai dipendenti. Non mancano tuttavia le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, come Internet e la posta elettronica.
Invio con posta elettronica - La risposta del Ministero del Lavoro all’interpello 11.02.2008, n. 1 ha ammesso la possibilità di trasmettere il cedolino paga come file allegato a un apposito messaggio di posta elettronica (anche non certificata), a condizione che “venga trasmesso a un indirizzo telematico intestato al dipendente, provvisto di password personale” e vi sia “prova legale dell’effettiva consegna” alla scadenza prevista “per il pagamento della retribuzione”.
Pubblicazione su sito web - Un’altra risposta a interpello del Ministero del Lavoro (interpello 30.05.2012, n. 13) ammette la possibilità di assolvere l’obbligo di consegna del cedolino a mezzo pubblicazione del documento su un sito web dotato di un’area riservata, con accesso consentito al solo lavoratore interessato, a patto che venga predisposta una postazione Internet dotata di stampante e siano assegnate ai dipendenti apposite password o codici personali. Nelle suddette ipotesi, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore è necessario che della collocazione mensile dei prospetti paga risulti traccia sul sito Internet.
Sanzioni - A norma dell’art. 5 L. 4/1953 l’omessa o tardiva consegna del cedolino al lavoratore è punita con una sanzione amministrativa da 150 a 900 euro.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐕𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢: 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟑𝟎.𝟎𝟗 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔. (Leggi qui) 👇
Scade il 30.09.2026 il termine per il versamento dei contributi volontari; il pagamento riguarda il secondo trimestre del 2026, cioè aprile, maggio e giugno.
Vediamo quali sono i requisiti per accedere a tale forma di versamento di contribuzione, dato che i versamenti volontari rappresentano una via, certe volte l’unica, con la quale si può arrivare a raggiungere il diritto a pensione.
È da ricordare che, per ottenere l’autorizzazione, il lavoratore deve essere in possesso di almeno 5 anni di contributi, 260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili, indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati o, alternativamente, di almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni che precedono la data di presentazione della domanda.
I requisiti temporali per ottenere l’autorizzazione devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva, obbligatoria, confluita sul conto assicurativo mediante trasferimento, ricongiunzione e riscatto e alcuni tipi di contribuzione figurativa (CIG, TBC, aspettativa per motivi politici o sindacali).
Per i lavoratori autonomi, l’autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa, quando siano stati versati, per artigiani e commercianti, 5 anni di contribuzione effettiva riferita a qualsiasi epoca oppure, in via alternativa, 3 anni di contributi versati nei 5 precedenti la domanda di autorizzazione; per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, 279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 contributi giornalieri per le donne e i giovani nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione.
Per i parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata, è richiesto un anno di contribuzione versato nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione; dal 1.01.2001 è possibile ottenere l’autorizzazione anche sulla base del requisito alternativo di 5 anni di effettiva contribuzione, introdotto dall’art. 69, c. 10 L. 388/2000. Il requisito contributivo per l’autorizzazione deve essere perfezionato sulla base della sola contribuzione della Gestione Separata.
Per i lavoratori dipendenti l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria decorre dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda; invece, per i lavoratori autonomi dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda.
Il versamento dei contributi volontari per i periodi arretrati deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati e insieme agli stessi.
Il pagamento dei contributi avviene per trimestre; in particolare, le scadenze da rispettare sono le seguenti: 30.06, per il versamento dei contributi riguardanti il 1° trimestre dell’anno; 30.09, per il versamento dei contributi riguardanti il 2° trimestre; 31.12, per il versamento dei contributi riguardanti il 3° trimestre; 31.03, per il versamento dei contributi riguardanti l’ultimo trimestre dell’anno precedente.
I versamenti effettuati oltre i termini di scadenza sono nulli e rimborsabili, oppure possono essere fatti valere per il trimestre successivo.
Dal 2026, la comunicazione recante l’importo annuale dei versamenti volontari, nonché i modelli di pagamento pagoPA aggiornati nell’importo del contributo annualmente dovuto, non verranno più inviati a mezzo posta, e saranno consultabili esclusivamente in formato digitale.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐨 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨. (Leggi qui) 👇
Le attività rese sotto l’egida del lavoro autonomo occasionale beneficiano di un’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dalla conseguente iscrizione alla Gestione Separata Inps. Il legislatore ha, infatti, individuato una soglia di compensi annui, al di sotto della quale le prestazioni occasionali vengono qualificate come non rilevanti ai fini dell’imposizione contributiva. Posto che nel conteggio del limite reddituale entrano in gioco le prestazioni complessivamente rese dal lavoratore, anche a beneficio di più committenti, la questione richiede la massima attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto.
Soglia dei 5.000 euro - Il D.L. 269/2003 contempla (art. 44, c. 2) a decorrere dal 1.01.2004 l’iscrizione alla Gestione Separata Inps per quanti esercitano attività di lavoro autonomo occasionale, a condizione che il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Ne consegue che l’obbligo di iscrizione all’Inps - Gestione Separata (che il lavoratore deve effettuare autonomamente una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa) scatta soltanto se risulta superata la soglia descritta.
Obbligo contributivo - In parallelo all’iscrizione in Inps - Gestione Separata il superamento del limite reddituale fa scattare un obbligo contributivo a carico del committente e del lavoratore. Nello specifico, sui soli redditi che eccedono i 5.000 euro annui il committente:
- è tenuto a calcolare e versare all’Inps con Mod. F24 la quota di contributi a suo carico;
- trattiene sul compenso dovuto al lavoratore la quota di contributi a carico di quest’ultimo, da versare all’Inps con Mod. F24;
- invia apposita denuncia mensile telematica all’Inps a mezzo del Mod. UniEmens.
A quanto ammontano i contributi Inps - Sui compensi che eccedono la soglia di 5.000 euro annui il carico contributivo è ripartito 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente, da versare (e trattenere) con le modalità sopra descritte.
Al pari di quanto avviene per i collaboratori coordinati e continuativi (i quali scontano i contributi senza la franchigia prevista per gli occasionali) il carico contributivo varia a seconda della condizione professionale del lavoratore:
- per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, i contributi sono pari al 33,72% dei compensi (di cui 11,24% a carico del lavoratore e 22,48% in capo al committente);
- per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio in qualità di lavoratori dipendenti) o già pensionati, i contributi sono pari al 24% dei compensi imponibili (di cui 8% a carico del lavoratore e il 16% in capo al committente).
Come si interpreta la soglia dei 5.000 euro - Viste le conseguenze economico-contributive previste in caso di superamento della soglia reddituale di cinquemila euro, è importante comprendere come tale soglia dev’essere interpretata.
Gli obblighi contributivi scattano solo se il lavoratore autonomo realizza (per effetto delle attività occasionali) un reddito annuo fiscalmente imponibile superiore a 5.000 euro, anche per effetto di prestazioni rese a favore di più committenti.
Il riferimento al reddito annuo (come chiarito dall'Inps con Circ. 6.07.2004 n. 103) è da intendersi nel senso che hanno rilievo gli emolumenti percepiti nell’arco di ciascun anno solare, intendendosi per tale il periodo 1.01 - 31.12.
Cosa chiedere al lavoratore occasionale - Al fine di rispettare gli adempimenti contributivi è fatto obbligo al lavoratore di:
- comunicare ai committenti, all’avvio della collaborazione, il superamento o meno della soglia reddituale;
- informare tempestivamente il committente, in costanza di collaborazione, del superamento della soglia reddituale.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐒𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇
Il 𝟏𝟔 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 torna un appuntamento importante con i versamenti fiscali: IRPEF, IVA, ritenute, IRES, IRAP e altre imposte.
👉𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚: non aspettare l'ultimo giorno! Una verifica preventiva delle scadenze può evitare dimenticanze, sanzioni e inutili corse dell'ultimo minuto. La tranquillità fiscale parte dal controllo delle scadenze.
Controlla qui le scadenze:
[Scadenzario fiscale ufficiale – Agenzia delle Entrate](www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php
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𝐏𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢: 𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐝𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔. (Leggi qui) 👇
Nel rispetto della regola per cui le pensioni vengono pagate il 1° giorno bancabile del mese, l'Inps ha provveduto nella giornata di martedì 1.09 a liquidare in conto corrente il netto derivante dal cedolino di competenza dello stesso mese.
A partire sempre da martedì 1.09, i pensionati che optano per il pagamento in contanti possono recarsi all’ufficio postale per ritirare la somma.
Il pagamento in contanti è comunque soggetto alla soglia di 1.000 euro netti complessivi. Oltrepassato il valore, è necessario segnalare all’Inps il rapporto bancario su cui ricevere gli importi.
Analizziamo in dettaglio tutte le novità del cedolino di pensione di settembre.
Irpef e addizionali - Il compenso lordo dovuto per il mese di settembre è diminuito delle trattenute che Inps effettua per conto dell’Erario a titolo di:
- Irpef mensile;
- rate per saldo addizionale regionale e comunale anno 2025;
- rata per acconto addizionale comunale anno 2026.
Per quanto riguarda il saldo delle addizionali, quest’ultimo è dilazionato in 11 rate mensili, da gennaio a novembre dell’annualità corrente.
L’acconto, al contrario, è spalmato sempre nel 2026 in 9 rate mensili, da marzo a novembre.
Conguagli 730-2026 - Sul rateo di pensione di settembre i contribuenti che hanno indicato in dichiarazione dei redditi l’Inps come sostituto d’imposta sono interessati dai conguagli fiscali, derivanti dal calcolo definitivo dell’Irpef dovuta per l’annualità 2025.
Nel cedolino del mese è pertanto possibile trovare:
- un rimborso fiscale, se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito a favore del contribuente che non è stato ancora pagato ad agosto;
- una trattenuta sul netto, se dal Mod. 730 risulta un debito d’imposta.
Con riguardo a quest’ultima ipotesi, se il contribuente ha chiesto di pagare il debito fiscale a rate, le trattenute devono comunque concludersi entro novembre.
Di conseguenza, precisa la news dell’Inps, se i dati della dichiarazione sono stati trasmessi all’Istituto “dopo giugno” potrebbe “non essere possibile rispettare il numero di rate scelto dal dichiarante”.
Esposizione dei conguagli in cedolino - I rimborsi o le trattenute conseguenti alla liquidazione delle imposte con Mod. 730 sono esposti nel cedolino di settembre con voci distinte. In questo modo, precisa ancora l’Istituto, il pensionato “può comprendere più agevolmente quali operazioni sono state effettuate sulla propria pensione”.
Come controllare lo stato dei conguagli? - I pensionati che indicano in dichiarazione dei redditi l’Inps come sostituto d’imposta possono consultare lo stato dei conguagli fiscali grazie all’apposita piattaforma telematica “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” disponibile su “inps.it - Pensione e Previdenza”.
Previo inserimento delle credenziali dell’identità digitale (utenze SPID, CIE o CNS) il contribuente ha la possibilità di:
- consultare i conguagli delle dichiarazioni Mod. 730 che l'Inps riceve dall’Agenzia Entrate;
- variare o annullare la trattenuta in cedolino della seconda rata di acconto di Irpef e/o cedolare secca.
Come scaricare la copia del cedolino? - I pensionati possono ottenere copia del cedolino collegandosi al servizio “Cedolino della pensione” presente in “inps.it - Pensione e Previdenza”.
Tra le funzionalità della piattaforma figura, oltre alla consultazione del cedolino, la possibilità di, ad esempio:
- confrontare i cedolini di più mensilità;
- conoscere le ragioni di eventuali variazioni dell’importo della pensione;
- recuperare e stampare la Certificazione Unica;
- gestire eventuali trattenute per deleghe sindacali.
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