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𝐒𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇
Il 𝟏𝟔 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 torna un appuntamento importante con i versamenti fiscali: IRPEF, IVA, ritenute, IRES, IRAP e altre imposte.
👉𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚: non aspettare l'ultimo giorno! Una verifica preventiva delle scadenze può evitare dimenticanze, sanzioni e inutili corse dell'ultimo minuto. La tranquillità fiscale parte dal controllo delle scadenze.
Controlla qui le scadenze:
[Scadenzario fiscale ufficiale – Agenzia delle Entrate](www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐏𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢: 𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐝𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔. (Leggi qui) 👇
Nel rispetto della regola per cui le pensioni vengono pagate il 1° giorno bancabile del mese, l'Inps ha provveduto nella giornata di martedì 1.09 a liquidare in conto corrente il netto derivante dal cedolino di competenza dello stesso mese.
A partire sempre da martedì 1.09, i pensionati che optano per il pagamento in contanti possono recarsi all’ufficio postale per ritirare la somma.
Il pagamento in contanti è comunque soggetto alla soglia di 1.000 euro netti complessivi. Oltrepassato il valore, è necessario segnalare all’Inps il rapporto bancario su cui ricevere gli importi.
Analizziamo in dettaglio tutte le novità del cedolino di pensione di settembre.
Irpef e addizionali - Il compenso lordo dovuto per il mese di settembre è diminuito delle trattenute che Inps effettua per conto dell’Erario a titolo di:
- Irpef mensile;
- rate per saldo addizionale regionale e comunale anno 2025;
- rata per acconto addizionale comunale anno 2026.
Per quanto riguarda il saldo delle addizionali, quest’ultimo è dilazionato in 11 rate mensili, da gennaio a novembre dell’annualità corrente.
L’acconto, al contrario, è spalmato sempre nel 2026 in 9 rate mensili, da marzo a novembre.
Conguagli 730-2026 - Sul rateo di pensione di settembre i contribuenti che hanno indicato in dichiarazione dei redditi l’Inps come sostituto d’imposta sono interessati dai conguagli fiscali, derivanti dal calcolo definitivo dell’Irpef dovuta per l’annualità 2025.
Nel cedolino del mese è pertanto possibile trovare:
- un rimborso fiscale, se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito a favore del contribuente che non è stato ancora pagato ad agosto;
- una trattenuta sul netto, se dal Mod. 730 risulta un debito d’imposta.
Con riguardo a quest’ultima ipotesi, se il contribuente ha chiesto di pagare il debito fiscale a rate, le trattenute devono comunque concludersi entro novembre.
Di conseguenza, precisa la news dell’Inps, se i dati della dichiarazione sono stati trasmessi all’Istituto “dopo giugno” potrebbe “non essere possibile rispettare il numero di rate scelto dal dichiarante”.
Esposizione dei conguagli in cedolino - I rimborsi o le trattenute conseguenti alla liquidazione delle imposte con Mod. 730 sono esposti nel cedolino di settembre con voci distinte. In questo modo, precisa ancora l’Istituto, il pensionato “può comprendere più agevolmente quali operazioni sono state effettuate sulla propria pensione”.
Come controllare lo stato dei conguagli? - I pensionati che indicano in dichiarazione dei redditi l’Inps come sostituto d’imposta possono consultare lo stato dei conguagli fiscali grazie all’apposita piattaforma telematica “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” disponibile su “inps.it - Pensione e Previdenza”.
Previo inserimento delle credenziali dell’identità digitale (utenze SPID, CIE o CNS) il contribuente ha la possibilità di:
- consultare i conguagli delle dichiarazioni Mod. 730 che l'Inps riceve dall’Agenzia Entrate;
- variare o annullare la trattenuta in cedolino della seconda rata di acconto di Irpef e/o cedolare secca.
Come scaricare la copia del cedolino? - I pensionati possono ottenere copia del cedolino collegandosi al servizio “Cedolino della pensione” presente in “inps.it - Pensione e Previdenza”.
Tra le funzionalità della piattaforma figura, oltre alla consultazione del cedolino, la possibilità di, ad esempio:
- confrontare i cedolini di più mensilità;
- conoscere le ragioni di eventuali variazioni dell’importo della pensione;
- recuperare e stampare la Certificazione Unica;
- gestire eventuali trattenute per deleghe sindacali.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐢 𝟕𝟑𝟎. (Leggi qui) 👇
L'art. 5, c. 3-bis D.Lgs. 175/2014, consente all’Agenzia Entrate di effettuare controlli preventivi sui rimborsi derivanti dai Mod. 730 entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine dei controlli è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, con tempistiche diverse rispetto a chi riceve le somme in busta paga o nel cedolino di pensione. Analizziamo la questione in dettaglio.
Quando scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate? - i controlli preventivi scattano in presenza di un Mod. 730 (ordinario o precompilato) che presenta modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata (art. 5, c. 3-bis D.Lgs. 175/2014).
Tali modifiche operate dal contribuente devono, in alternativa:
- determinare un rimborso superiore a 4.000 euro;
- incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta e presentare elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Rimborso superiore a 4.000 euro - i controlli preventivi dell’Agenzia scattano, ai sensi del citato c. 3-bis, nel caso di presentazione “della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata” che determinano “un rimborso di importo superiore a 4.000 euro”.
Elementi di incoerenza: il provvedimento dell'Agenzia - la seconda macro-casistica che fa scattare i controlli dell’Agenzia delle Entrate riguarda il Mod. 730 che riporta modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, tali da incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta, e che presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia.
Con riguardo al Mod. 730 presentato nell’annualità corrente, si fa riferimento ai criteri definiti con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 17.06.2026, n. 182408.
Il documento precisa che gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi Mod. 730-2026 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati:
- nello “scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente”;
- nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
Possono altresì essere selezionate per i controlli le dichiarazioni dei redditi, con esito a rimborso, in presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.
Tempistiche di erogazione dei rimborsi - effettuati i controlli, l’Agenzia provvede a liquidare i rimborsi direttamente al contribuente, senza che intervenga il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). La procedura di liquidazione delle somme ha tuttavia tempistiche diverse (e, di norma, superiori) rispetto a quelle dell’erogazione in busta paga o nel cedolino di pensione.
L’Agenzia provvede infatti ad erogare i rimborsi “a partire dal mese di dicembre entro il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione” ovvero dalla “data della trasmissione, se questa è successiva” al termine sopra citato.
Modalità di erogazione dei rimborsi - l’Agenzia provvede a liquidare i rimborsi sul conto corrente bancario o postale (dotato di codice IBAN) comunicato dal contribuente con i canali indicati nelle istruzioni per la compilazione del Mod. 730-2026 (portale “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – 730/2026”).
Se non sono state fornite le coordinate bancarie, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.
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𝐍𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐈𝐯𝐚 𝐬𝐮 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐨𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞. (Leggi qui) 👇
Con provvedimento 28.08.2026, n. 239129 l'Agenzia delle Entrate ha definito gli aspetti operativi della nuova procedura che consente all'amministrazione di liquidare, senza precludere l'ordinaria azione di accertamento, l'Iva dovuta dai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale o l'hanno presentata priva dei quadri necessari per la liquidazione dell'imposta. In tali casi, l'Agenzia può calcolare, anche con procedure automatizzate, l'imposta dovuta sulla base dei dati già in proprio possesso, ossia le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici trasmessi allo Sdi, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e i versamenti effettuati, senza considerare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente. L'esito viene comunicato al contribuente, che entro 60 giorni potrà versare tramite modello F24 imposta, interessi al 3,5% e la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a 1/3, senza possibilità di compensazione né di rateizzazione ai sensi dell'art. 3-bis D.Lgs. 462/1997; i relativi codici tributo saranno istituiti con apposita risoluzione.
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VI AUGURIAMO BUONE VACANZE!
Grazie per la fiducia che ci dimostrate ogni giorno. Ci rivediamo a settembre, più carichi che mai! ☀️🏖️🍹
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𝐍𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐮𝐥 𝐟𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐚𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐥𝐞. (Leggi qui) 👇
Il decreto Omnibus conferma i coefficienti del fringe benefit per le auto in uso promiscuo introdotti dalla legge di Bilancio 2025 (10% per le elettriche, 20% per le plug-in, 50% per le altre), introducendo 2 maggiorazioni aggiuntive dal 2026: il 5% per gli optional non acquistati dal dipendente e il 50% per i veicoli più datati. Le stesse maggiorazioni si applicano anche al regime precedente basato sulle emissioni di CO2, esteso a tutto il 2025. Viene inoltre chiarito che, in caso di riassegnazione del veicolo, continua ad applicarsi la disciplina originaria; per stabilire la normativa applicabile è rilevante la sola data di concessione del veicolo al lavoratore, non più quella di immatricolazione o di stipula del contratto.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Scegliere un buon commercialista per la propria attivita’
Standard qualitativi elevati richiedono un elevato impegno, una struttura all’altezza, proporzionata al servizio richiesto.
La reperibilità giornaliera del proprio Commercialista è oggi, un elemento imprescindibile.
L’esperienza maturata nella consulenza fiscale può fare la differenza tra un buon business ed uno meno brillante.
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