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𝐑𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐢 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 “𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞”. (Leggi qui) 👇
Correva l’anno 2001, era il 28.12 e la L. 448/2001 permise, per la prima volta, di rideterminare/rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni. Da allora è accaduto altre 20 volte. La premessa al solo scopo di evidenziare che, accogliendo richieste del tutto comprensibili, fondate sulla costante reiterazione nel tempo della possibilità di attualizzare il valore dei terreni e delle partecipazioni, il legislatore ha finalmente reso strutturale la norma.
Il ventunesimo intervento (salvo improbabili modifiche), contenuto nella bozza della legge di Bilancio 2025, prevede, con l’art. 5, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) del Tuir, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01 di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30.11 del medesimo anno, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Invariate sia la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia il 16%, sia le modalità procedurali da adottare per il corretto assolvimento degli obblighi normativi previsti. In sintesi, è confermata la possibilità di rateizzare l’imposta sostitutiva fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30.11, così come il 30.11 di ciascun anno per redigere e giurare la perizia. Il periodo di possesso deve essere verificato al 1.01 di ogni anno.
Per completezza d’informazione si precisa che se, da un lato, la normativa è rimasta sostanzialmente immutata nel corso delle varie riaperture del termini (fatto salvo il necessario adeguamento dei riferimenti temporali), il dato costantemente peggiorativo è rinvenibile nel progressivo innalzamento dell’imposta sostitutiva, inizialmente prevista al 2% per le partecipazioni non qualificata e per i terreni e del 4% per le partecipazioni qualificate, per poi progressivamente assestarsi, senza distinzione di cespite, al 16%.
L’anticipazione contenuta nella bozza di legge permetterà di differire eventuali decisioni in ordine alla rideterminazione dei valori oltre il 30.11.2024, termine attualmente previsto per procedere al versamento dell’imposta sostitutiva relativa al valore rivalutato alla data del 1.01.2024. Il differimento di tale opzione, ovviamente, comporterà l’obbligo di assumere, quale valorizzazione, quella al 1.01.2025.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #rivalutazioneterreni
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𝐒𝐜𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐈𝐫𝐩𝐞𝐟 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐞 𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐧𝐞𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞. (Leggi qui) 👇
Il disegno di legge di Bilancio 2025 prevede che dal 2025 divengano strutturali i 3 scaglioni di reddito e le aliquote di imposta applicati nel 2024:
- 23% fino a 28.000 euro;
- 35% da 28.000 a 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000 euro.
Sul fronte del taglio del cuneo, è previsto il superamento del taglio dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, che sarà sostituito da 2 diverse modalità in funzione del reddito prodotto. Con un reddito massimo di 20.000 euro, è stata introdotta una somma che deriva da una percentuale applicata al reddito del lavoratore (7,1% fino a 8.500 euro; 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro; 4,8% tra 15.000 e 20.000 euro) e che non concorre a formare il reddito.
Per i lavoratori con un reddito compreso tra 20.000 e 32.000 euro, è prevista una nuova detrazione fissa d’imposta che è pari a 1.000 euro l’anno. Superando la quota di 32.000 euro si applica un rapporto matematico che consente un décalage fino ad azzerarsi a 40.000 euro.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #manovra2025 #irpef #CuneoFiscale
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𝐁𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐞𝐝𝐢𝐥𝐢𝐳𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟓: 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚’ 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐝𝐢 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨. (Leggi qui) 👇
Scade il 31 dicembre 2024, l'aliquota di detrazione al 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, dal 1°gennaio infatti, l'aliquota passerà al 36%.
Il DDL di Bilancio 2025, che ha cominciato il suo percorso di approvazione prevede però novità anche per i bonus edilizi e questa detrazione, vediamo una sintesi delle norme dalla bozza di legge di bilancio 2025.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall art 16 bis del Dpr 917/86.
Essa consiste in una detrazione dall’irpef, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Attenzione al fatto che, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.
Pertanto la misura agevolativa al 50% sta per terminare.
La bozza della legge di bilancio 2025 prevede però novità che possiamo sintetizzare, in attesa del testo definitivo, come segue:
si dovrebbe introdurre un regime transitorio, sostituendo il comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013,che prevedrebbe per i proprietari che adibiscono l’unità ad abitazione principale:
l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
l’aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro
per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, il regime transitorio prevedrebbe:
l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027, con tetto sempre a 96.000 euro;
i cosiddetti ecobonus e sismabonus verrebbero prorogati nelle seguenti misure:
l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025 per le abitazioni principali (aliquota che scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027);
l’aliquota del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).
proroga per il 2025 il bonus mobili in scadenza il 31.12 con aliquota al 50% e tetto a 5.000 euro.
Il 31 dicembre 2024 scade anche l'aliquota al 70% del superbonus massicciammente ridimensionato da tutte le norme in tema, avvicendatesi nel corso del 2023 e del 2024.
I dati ENEA mostrano una brusca flessione della misura agevolativa e ad oggi, per il superbonus restano 3 mesi con aliquota al 70% che dal 2025 si vedrà applicare una aliquota al 65%.
In proposito Giorgia Meloni e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, hanno sottolineato più volte che si va verso l'abbandono di qualsiasi forma di agevolazione fiscale in edilizia che non sia quella strutturale di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986.
Sul superbonus la bozza di legge di bilancio 2025 contiene solo la possibilità di spalmare su 10 anni le rate del bonus anche per le spese 2023, l'unico anno che mancava di questa possibilità.
Fonte: fiscoetasse.com
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #bonusedilizi
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𝐙𝐄𝐒 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐚: 𝐯𝐢𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐭𝐨. (Leggi qui) 👇
Il D.L. 155/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.10.2024, ha introdotto significative modifiche al credito d'imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES) per il Mezzogiorno. Questa novella legislativa ha apportato modifiche significative all'art. 1 D.L. 113/2024 (decreto Omnibus), ridefinendo le modalità di fruizione dell'agevolazione prevista dall'art. 16 D.L. 124/2023.
Il cambiamento più rilevante riguarda la comunicazione integrativa che le imprese devono presentare all'Agenzia delle Entrate. Inizialmente, il D.L. 113/2024 aveva posto un limite stringente: la comunicazione integrativa non poteva indicare investimenti superiori a quelli dichiarati nella comunicazione originaria. Questa restrizione è stata ora rimossa dal D.L. 155/2024.
Con la nuova disposizione, le aziende possono ora includere nella comunicazione integrativa investimenti aggiuntivi o di importo maggiore rispetto a quelli inizialmente dichiarati, purché realizzati tra il 1.01.2024 e il 15.11.2024. Questa flessibilità consente alle imprese di adeguare le loro dichiarazioni alla realtà degli investimenti effettuati, potenzialmente aumentando il credito d'imposta fruibile.
Per beneficiare di questa opportunità, le imprese dovranno presentare la comunicazione integrativa nel periodo compreso tra il 18.11.2024 e il 2.12.2024, utilizzando il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 350036/2024. Sarà necessario fornire documentazione probatoria dettagliata, incluse le fatture elettroniche e gli estremi della certificazione delle spese sostenute, a supporto degli investimenti aggiuntivi o maggiori dichiarati.
È importante sottolineare che la presentazione della comunicazione integrativa è obbligatoria anche per le imprese che avevano già indicato investimenti realizzati nella comunicazione originaria. Questo adempimento serve a confermare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.
La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà calcolata rapportando l'importo delle eventuali risorse residue all'ammontare complessivo dei crediti indicati nelle comunicazioni integrative. Questo approccio mira a garantire una distribuzione equa delle risorse disponibili tra tutti i beneficiari che hanno effettuato investimenti aggiuntivi.
Il meccanismo di rideterminazione del credito d'imposta fruibile tiene conto del limite massimo stabilito dall'art. 16, c. 1 D.L. 19.09.2023, n. 124. Nel caso in cui tale limite venga raggiunto, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate determinerà l'ammontare massimo del credito residuo fruibile da ciascun beneficiario, in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.
L'Agenzia delle Entrate pubblicherà entro il 12.12.2024 un provvedimento che renderà nota la percentuale definitiva del credito d'imposta fruibile. Questo passaggio è fondamentale per le imprese, in quanto determinerà l'effettivo beneficio fiscale di cui potranno usufruire.
Esempio pratico. Un'impresa aveva inizialmente comunicato investimenti per 1 milione di euro. Successivamente, realizza investimenti aggiuntivi per 500.000 euro. Con le nuove regole, può includere nella comunicazione integrativa l'intero importo di 1,5 milioni di euro, potenzialmente beneficiando di un credito d'imposta maggiore, soggetto alla determinazione della percentuale da parte dell'Agenzia delle Entrate.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #zesmezzogiorno
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𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝'𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐙𝐄𝐒 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐳𝐳𝐨𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨: 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟓. (Leggi qui) 👇
Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea il documento programmatico di bilancio 2025 che delinea importanti misure a sostegno delle imprese, con particolare attenzione al Mezzogiorno. Tra le novità più rilevanti spicca la previsione della proroga al 2025 del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno.
La ZES unica, istituita dal D.L. 124/2023, comprende le aree assistite di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.
Il credito d'imposta in questione è destinato alle imprese che acquisiscono beni strumentali per strutture produttive nuove o già esistenti nella ZES unica. Attualmente, la misura copre gli investimenti realizzati dal 1.01.2024 al 15.11.2024, con un limite massimo di 100 milioni di euro per progetto e un importo minimo di 200.000 euro. La proroga al 2025 estenderà questa finestra temporale, offrendo alle imprese un orizzonte più ampio per pianificare e realizzare i propri investimenti.
Il pacchetto di misure non si limita al credito d'imposta ZES. Infatti, è stato previsto anche il rifinanziamento della Nuova Sabatini, una misura che agevola l'accesso al credito delle PMI per investimenti in beni strumentali. Inoltre, sono previste proroghe degli esoneri contributivi per l'assunzione di giovani fino a 35 anni e di lavoratrici svantaggiate, nonché l'estensione di misure simili per incentivare l'occupazione nella ZES e nelle imprese avviate da giovani.
Queste iniziative testimoniano l'impegno del Governo nel sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno, puntando su incentivi fiscali e contributivi per stimolare gli investimenti e l'occupazione. La proroga del credito d'imposta ZES al 2025, in particolare, offre alle imprese un'opportunità significativa per pianificare investimenti a lungo termine, contribuendo potenzialmente a ridurre il divario economico tra il Sud e il resto del Paese.
È importante sottolineare che queste misure, pur essendo state illustrate nel documento inviato alla Commissione europea, non erano presenti nel comunicato stampa diffuso dopo il Consiglio dei Ministri del 15.10.2024. Ciò suggerisce che potrebbero essere ancora oggetto di discussione e perfezionamento prima della loro definitiva approvazione e implementazione.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #Aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #ZesMezzogiorno
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𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐓𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨: 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐫𝐢𝐧𝐯𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐔𝐄. (Leggi qui) 👇
Il Registro dei Titolari effettivi non trova pace, ad un anno dalla sua piena operatività le questioni di merito sollevate a più riprese presso i tribunali hanno condotto ad una sospensione ulteriore in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE, lasciando nel dubbio i soggetti obbligati all'adempimento.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del registro avvenuta con il DM MIMIT 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023.
Da allora è trascorso un anno con diverse vicende giudiziarie prima delle quali la sospensione del registro ad opera del TAR del Lazio.
In ultimo, il Consiglio di stato che aveva sospeso la decisione fino al 19 settembre scorso, si è pronunciato, ieri 16 ottobre, rendendo disponibile l'Ordinanza n 8245/2024 con cui rimanda la decisione alla Corte di Giustizia UE.
Il corposo provvedimento riepiloga tutta la vicenda e a conclusione, rimette alla Corte di giustizia dell'Unione europea, le questioni pregiudiziali indicate in motivazione formulando istanza di trattazione accelerata della domanda pregiudiziale ai sensi dell'art. 105 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia.
Fonte: fiscoetasse.com
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #registrotitolareeffettivo
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