Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
Vi Assistiamo a 360° gradi nella quotidiana e complessa gestione aziendale.
Lo Studio Fiscaldata S.r.l. ruota intorno ad una rete di professionisti,
per risolvere qualsiasi problematica di carattere professionale in ambito economico-legale.
Tutto sull’economia, fisco, agevolazioni, leggi, informazione, utilità, sempre aggiornato, non perderti i nostri articoli!
𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋𝐄: 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐅𝐀𝐐 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐄𝐅. (Leggi qui) 👇
In base alle attuali previsioni normative, il diritto al beneficio sussiste nell’ipotesi in cui siano presenti, congiuntamente, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, almeno 1 figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico e l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all'art. 49 D.P.R. 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell'anno, per tali redditi ai sensi dell'art. 13, c. 1, del Tuir.
In base alle Faq pubblicate dal MEF, rileva che il limite di 28.000 euro è relativo al reddito complessivo del singolo lavoratore (e non del nucleo), con espressa esclusione dei soggetti titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; l’erogazione avverrà solo su presentazione di richiesta del lavoratore (non vige il principio di automaticità) e, nel caso dei lavoratori pubblici, è stata istituita un’apposita funzionalità self service presente nell’Area personale dell’Amministrato, nel menù “Servizi” sotto l’ambito “Stipendiali”; nello specifico caso dei lavoratori della P.A., il termine ultimo di presentazione della richiesta è fissato nel 22.11.2024 e il bonus verrà erogato nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità.
Proseguendo nell’analisi delle Faq, rileva che l’indennità è rapportata al periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024, con riferimento al numero di giorni di detrazione fiscale che hanno determinato l’imposta durante l’anno fiscale; pertanto, il lavoratore dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali, e l’indennità cosi quantificata non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
Con attenzione ai lavoratori conviventi, secondo l’art. 2, c. 1 D.L. 167/2024, per richiedere il bonus è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Se anche il convivente è in possesso dei requisiti per richiedere il bonus, la domanda potrà essere effettuata da uno solo degli aventi diritto. Si precisa che per "convivente" si intendono i conviventi di fatto, a norma dell’art. 1, cc. 36 e 37 L. 76/2016, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e all’art. 13, c. 1, lett. b) del regolamento di cui al D.P.R. 30.05.1989, n. 223: da ciò ne deriva che, qualora non sia presente un convivente di fatto, ma vi sia solo la condivisione della residenza, entrambi i genitori potranno richiedere il bonus.
Parimenti, la norma non prevede esclusioni per i lavoratori legalmente ed effettivamente separati o divorziati, fermi restando gli altri requisiti per richiedere l’indennità, che potranno accedere entrambi al bonus. Si ricorda, inoltre, che anche il lavoratore parte di un’unione civile potrà accedere al bonus, come espressamente previsto dalla norma, con attenzione al fatto che solo 1 dei 2 genitori potrà accedere al bonus.
In un passaggio successivo, le Faq specificano che la fruizione dell’assegno unico e universale per i figli a carico non osta a quella del bonus Natale, così come il requisito per poter accedere al bonus consiste nella presenza, nel nucleo familiare, di 1 figlio che risulti fiscalmente a carico, ex art. 13 del Tuir, indipendentemente dalla percezione dell’AUU da parte del lavoratore richiedente.
Da ultimo, le Faq ricordano che, ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato); inoltre, in caso di presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta, mentre nessuna riduzione del bonus è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro.
In caso invece di successione di più contratti di lavoro nel tempo, il bonus sarà erogato dall’ultimo datore di lavoro per la quota di competenza in relazione all’ultimo rapporto di lavoro.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #bonusnatale #mef
... Leggi tuttoVedi meno
0 CommentsCommenta su Facebook
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐭𝐨𝐫𝐝𝐢𝐜𝐞𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞. (Leggi qui)
L'Inps, con il messaggio 15.11.2024 n. 3821, ha comunicato di aver terminato le operazioni propedeutiche al pagamento d’ufficio delle prestazioni di pensione. L’importo aggiuntivo supplementare alla pensione, pari a 154,94 euro, spetta ai percettori di una o più pensioni di importo complessivamente non superiore al trattamento minimo Inps e che si trovino in determinate condizioni reddituali (art. 70 L. 388/2000).
La corresponsione dell’importo aggiuntivo è subordinata all’accertamento di 2 requisiti: l’importo complessivo delle pensioni del titolare e i redditi assoggettabili all’Irpef del titolare e del coniuge. Nel dettaglio, l’importo annuo complessivo delle pensioni non deve superare il trattamento minimo pari, per l’anno 2024, a 7.781,93 euro. In tal caso, è prevista la corresponsione dell’importo aggiuntivo in misura piena. Se invece l’importo complessivo annuo delle pensioni è compreso, per l’anno 2024, fra 7.936,87 e 7.781,93 euro, l'importo spetta in misura ridotta, potendo essere riconosciuta solo la differenza fra 7.936,87 euro e l’importo della pensione. Ai fini dell’attribuzione dell’aumento in misura intera o in misura ridotta è inoltre necessario rispettare specifici limiti reddituali e precisamente: se il pensionato non è coniugato, il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef non deve superare l’importo di una volta e mezza il trattamento minimo, pari, per l’anno 2024, a 11.672,90 euro; se il pensionato è coniugato, il reddito complessivo personale non deve superare l’importo di 11.672,90 euro e il reddito cumulato con quello del coniuge non deve risultare superiore l’importo complessivo di 3 volte il trattamento minimo, pari a 23.345,79 euro.
Se il pensionato riceve pensioni estere in regime di convenzione internazionale, sul limite reddituale incide anche il pro-rata estero. Tutti i predetti limiti vanno rispettati. Nel caso in cui anche uno solo di tali limiti venga superato, l’importo aggiuntivo non spetta.
Venendo poi ai beneficiari, l’importo aggiuntivo è corrisposto dall'Inps a titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative; se la pensione è erogata da un Ente previdenziale privatizzato, l'importo aggiuntivo è corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. Si ricorda che l'importo aggiuntivo non spetta per le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, per le prestazioni a carattere assistenziale, per le prestazioni di accompagnamento a pensione e, in generale, per tutti i trattamenti non aventi natura di pensione.
L'Inps ha precisato che, per le pensioni gestite nei sistemi integrati (gestioni private), il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo, mentre per le pensioni della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento è effettuato dalle Strutture territoriali competenti dell’Inps, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
Con la rata di pensione di dicembre 2024 è corrisposta anche la quattordicesima per i soggetti a cui spetta nel secondo semestre 2024 (art. 5, cc. 1 - 4 del D.L. 81/2007). La somma aggiuntiva è riconosciuta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici di previdenza obbligatoria, con almeno 64 anni di età (compiuti dal 1.08.2024 al 31.12.2024 per le gestioni private e dal 1.07.2024 al 31.12.2024 per la gestione pubblica) e reddito complessivo individuale fino a 2 volte il trattamento minimo annuo Inps.
La misura della somma aggiuntiva varia in base agli anni di contribuzione. A parità di contribuzione, gli importi sono differenziati in base alla fascia di reddito individuale annuo nella quale si inquadra il beneficiario: fino a 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo. Fino a 15 anni di contribuzione per i dipendenti e fino a 18 anni per gli autonomi, la quattordicesima è pari, per l'anno 2024, a 437 euro in caso di pensione fino a 1,5 volte il trattamento minimo e a 336 euro per la pensione da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo (oltre 15 anni fino a 25 anni di contribuzione per i dipendenti e oltre 18 e fino a 28 anni per gli autonomi, rispettivamente 546 euro e 420 euro; oltre 25 anni per i dipendenti e oltre 28 anni per gli autonomi, rispettivamente 655 euro e 504 euro).
Se il reddito complessivo individuale annuo è superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima viene corrisposto in misura ridotta fino a concorrenza del limite maggiorato.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #pensione #quattordicesima
... Leggi tuttoVedi meno
0 CommentsCommenta su Facebook
𝐏𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥'𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇
Per individuare se un’impresa o un lavoratore autonomo sono soggetti all’obbligo di patente a crediti è necessario analizzare il contesto in cui i soggetti devono operare fisicamente, verificando se il cantiere rientra nelle definizioni dell’art. 89, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008; non rileva la tipologia di attività esercitata, ma la presenza nel luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell’elenco di cui all’allegato X del Testo unico sulla sicurezza. L'Ispettorato del Lavoro ha aggiornato le Faq al 15.10.2024 per chiarire l’ambito di applicazione della normativa.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #patenteacrediti
... Leggi tuttoVedi meno
0 CommentsCommenta su Facebook
𝐒𝐂𝐀𝐃𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐀𝐋 𝟑𝟎.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐀 𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋𝐔𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄. (Leggi qui) 👇
Il 30.11.2024, che essendo un sabato dovrebbe slittare al 2.12.2024, scade il termine per versare tramite modello F24 l’imposta sostitutiva nella misura del 16% del valore della partecipazione o del valore del terreno che si evincono dalla perizia di stima.
Medesimo termine massimo deve avere la perizia asseverata da parte di un professionista abilitato. La rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’intera imposta o della prima rata delle 3 disponibili rate annuali (con scadenze 30.11.2024, 30.11.2025 e 30.11.2026).
La proroga del versamento, che in origine era fissato al 30.06.2024, è stata disposta dal decreto Omnibus (art. 7, c. 3 D.L. 9.08.2024, n. 113).
Si ricorda brevemente la normativa (ex art. 1, cc. 52-53 L. 213/2023): il contribuente persona fisica o società semplice o ente non commerciale o soggetto non residente che possiede una partecipazione o un terreno al 1.01.2024 può rivalutarli e affrancare il valore delle plusvalenze conseguite pagando l’imposta sostitutiva del 16%.
Dal punto di vista dell’ambito soggettivo, la norma si rivolge ai soggetti che effettuano operazioni che generano redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) del Tuir, quindi:
- persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa);
- società semplici e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del Tuir;
- enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell’esercizio di impresa);
- soggetti non residenti, per le plusvalenze ottenute dalla vendita a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, a meno che non vi siano disposizioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.
Le partecipazioni rivalutabili sono le seguenti:
- partecipazioni rappresentate da azioni (di S.p.A. o S.a.p.a.);
- partecipazioni rappresentate da quote (di S.r.l. o Snc o S.a.s.);
- diritti d’opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o fino a un massimo di 3 rate, maggiorate di interessi nella misura del 3%. Gli interessi vanno aggiunti rispetto alla scadenza della prima rata, ossia dal 30.11.2024.
L’imposta sostitutiva va versata sull’intero valore risultante dalla perizia e non solo sull’incremento. Come codice tributo si utilizzano i seguenti codici istituiti dalla ris. n. 75/E/2006:
- 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- 8056 per la rivalutazione dei terreni;
- 8057 per la rivalutazione delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.
Come anno di riferimento va indicato l’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, quindi in questo caso: 2024. Il medesimo anno 2024 dovrà essere indicato anche nelle eventuali rate successive.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #rivalutazioneterreni
... Leggi tuttoVedi meno
0 CommentsCommenta su Facebook
𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝'𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐙𝐄𝐒 𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢𝐨. (Leggi qui) 👇
Il bonus Zes unica per imprese del settore primario (agricoltura, pesca, acquacoltura e settore forestale) sostiene gli investimenti effettuati nel periodo 16.05.2024-15.11.2024. Le comunicazioni degli investimenti realizzati devono essere inviate tra il 20.11.2024 e il 17.01.2025 e devono riguardare l’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti, attrezzature nuovi, destinati a strutture produttive esistenti o di nuova costituzione, oppure di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili funzionali agli investimenti.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #zesmezzogiorno #ZESunica
... Leggi tuttoVedi meno
0 CommentsCommenta su Facebook
𝐑𝐈𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐎𝐑𝐃𝐀𝐓𝐎 𝐁𝐈𝐄𝐍𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐋 𝟏𝟐.𝟏𝟐:𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐈. (Leggi qui) 👇
Il D.L. di riapertura al 12.12.2024 del concordato preventivo biennale approvato nel Consiglio dei Ministri del 12.11.2024 ha limitato l’opzione ai soli contribuenti che hanno già inviato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024. La norma è composta di 2 soli articoli ed è attesa in Gazzetta Ufficiale del 14.11.2024; diventerebbe un emendamento al Decreto fiscale collegato alla manovra, ora all’esame del Senato. Come anticipato, non sarà ammessa una rettifica a sfavore sui redditi appena dichiarati.
Considerata la scadenza al 2.12.2024 per il versamento degli acconti che tengono conto dell’adesione al concordato, chi aderirà dal 3.12 al 12.12.2024 dovrà osservare le regole sul ravvedimento operoso per i versamenti degli acconti, con la possibilità di ridurre la sanzione applicabile versando nel più breve tempo possibile.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #concordatobiennale
... Leggi tuttoVedi meno
0 CommentsCommenta su Facebook
Scegliere un buon commercialista per la propria attivita’
Standard qualitativi elevati richiedono un elevato impegno, una struttura all’altezza, proporzionata al servizio richiesto.
La reperibilità giornaliera del proprio Commercialista è oggi, un elemento imprescindibile.
L’esperienza maturata nella consulenza fiscale può fare la differenza tra un buon business ed uno meno brillante.
Il Commercialista deve suggerirti una buona strategia ed essere in grado di far crescere il tuo business.
Direttamente presso i nostri uffici, rilascio della Smart card o Carta Nazionale dei Servizi contenente gli elementi di sicurezza necessari per l’identificazione in rete per l’accesso ai siti istituzionali come INAIL, Agenzia delle Entrate, Regione, Comune, Camere di Commercio ecc..
Il futuro della consulenza in modo nuovo e finalizzato ad un’efficacia
tangibile da parte dell’azienda e allo sviluppo.
Recensioni sul Nostro Studio dai social e google.